venerdì 2 maggio 2014

ILLUSIONE

Nel leggere una rivista giuridica nazionale la mia attenzione è stata attratta dall'invito, rivolto a tutti i lettori, di segnalare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria degni di nota, in modo che gli stessi potessero essere pubblicati sulla rivista.
Avendo da poco avuto notizia di un provvedimento che ritenevo degno di nota ho provveduto ad inviare lo stesso, corredato da un breve commento, al responsabile della rivista.
Molto cordialmente il responsabile della rivista mi ha giustamente evidenziato che i commenti venivano assegnati di volta in volta dai Direttori Scientifici della rivista in autonomia rispetto all'editore.
Non avendo ben compreso se avessi dovuto inviare al Direttore Scientifico, pur ignorando chi fosse, il commento o se fosse stato possibile redigere i commenti solo dopo espresso invito del Direttore Scientifico, ho scritto nuovamente al responsabile chiedendo lumi.
Questo mi ha confermato che i Direttori Scientifici affidano autonomamente i commenti, ma che comunque prendono in considerazione anche quelli loro inviati, e qualora li ritengano meritevoli li trasmettono alla rivista.
Nel contempo il responsabile mi ha comunicato che la redazione di un commento per la rivista deve seguire dei criteri redazionali ben precisi e, gentilmente, mi ha inviato via e-mail le istruzioni degli autori, ove erano indicati pure i Direttori Scientifici con gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare i commenti.
Essendo la prima volta che mi cimentavo a scrivere un commento per una rivista giuridica nazionale ho studiato con attenzione le istruzioni ed ho modificato il commento seguendo scrupolosamente le stesse.
Terminato il commento ho provveduto, a fine novembre 2013, ad inviarlo via e-mail al Direttore Scientifico competente per materia.
Non avendo ricevuto alcun ulteriore riscontro alla richiesta ed ignorando persino se la e-mail sia pervenuta al Direttore Scientifico, nel mese di marzo 2014 ho scritto allo stesso, chiedendo se quanto meno potesse confermarmi l'avvenuta ricezione della e-mail.
Ad oggi anche a quest'ultima richiesta è rimasta inevasa.
Capisco che il commento da me redatto possa non essere completo e meritevole di essere pubblicato su una rivista nazionale, ma ritengo che questo giudizio debba essermi quanto meno comunicato.
É impossibile solo pensare che per poter pubblicare su una rivista giuridica non conti nulla lo scritto ma siano essenziali i rapporti intercorrenti con i vari Direttori Scientifici e gli inviti a pubblicare da questi formulati.
Resto, comunque, in attesa che mi venga comunicata l'avvenuta valutazione del commento inviato, sperando che tale attesa non sia vana.


venerdì 11 aprile 2014

Prosegue l'introduzione del PCT presso il Tribunale di Foggia

É stato emesso il decreto, ai sensi dell'art. 35 comma 1° del D.M. n. 44 del 2011, che attiva il processo civile telematico presso il Tribunale di Foggia per le procedure esecutive immobiliari e per i fallimenti.

Dal 15/04/2014, quindi, in base al combinato disposto dell'art.16-bis D.L. n. 179 del 2012 e del decreto innanzi indicato, sarà possibile depositare, con valore legale, nelle procedure esecutive immobiliari tutti gli atti successivi al pignoramento.
Mentre per le procedure concorsuali sarà possibile il deposito degli atti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 
Prosegue, per fortuna, l'iter che porterà gradualmente all'effettiva entrata in vigore del processo civile telematico.

venerdì 4 aprile 2014

Buon lavoro Ministro della Giustizia

Quando dall'attuale governo è stato nominato Andrea Orlando quale Ministro della Giustizia, sinceramente, ho nutrito forti dubbi che potesse fare qualcosa in quanto non "esperto" in materie giuridiche, anche se a dirla tutta, i precedenti ministri che esperti lo erano, non hanno fatto molto.
Il primo passo del Ministro, invece, è stato quello di convocare le rappresentanze degli avvocati e l'associazione nazionale magistrati per ascoltare le proposte in ordine alla riforma della giustizia.
Questo gesto, che potrebbe sembrare scontato, assume notevole rilevanza, invece, perché totalmente in contrasto con quanto fatto dai precedenti ministri i quali nel tentare di riformare la Giustizia non avevano in alcun modo preso in considerazione le categorie che all'interno del mondo giustizia ci passano ogni giorno.
Sebbene, quindi, il Ministro abbia giustamente confermato, nel rispetto dei ruoli, che spetterà a lui decidere su quali binari dovrà procedere la riforma, ha fornito un esempio di democrazia oltre che dare prova di grande intelligenza politica perché ritengo impensabile pensare ad una riforma della Giustizia senza il fattuale intervento dell'avvocatura e della magistratura che sono elementi determinanti del sistema.
Se questo è il modo di agire dei non "esperti" ben vengano, forse questa è la volta buona che si riesce ad avere una riforma della giustizia che possa essere realmente tale.
Che altro aggiungere se non buon lavoro Ministro.


   

mercoledì 26 marzo 2014

Ulteriori incertezze nella pratica del processo telematico.

Continuando l'analisi del processo civile telematico mi sono chiesto cosa succederà al fascicolo d'ufficio.
Se un fascicolo nasce telematico, cioè l'iscrizione a ruolo, l'atto di citazione ed i successivi atti vengono depositati in via telematica, il fascicolo cartaceo verrà creato dalla cancelleria, mediante la stampa degli atti? 
A rigor di logica non dovrebbe essere stampato nulla, perché uno degli scopi del processo telematico è l'eliminazione del cartaceo.
Ma se non viene creato il fascicolo cartaceo, il verbale di udienza, che sarà creato in formato cartaceo, dove sarà inserito?
Le soluzioni, a mio parere, potrebbero essere due: 
1) la copia ufficio, dei soli atti (non documenti) inviati telematicamente, sarà stampata dalla cancelleria ed andrà a formare il fascicolo di ufficio a cui andranno allegati i verbali di udienze. Tale prima soluzione, per quanto più facilmente realizzabile nell'immediato, avrebbe due inconvenienti: la permanenza presso le cancellerie dei fascicoli cartacei; l'esistenza solo cartacea dei verbali di udienza, il che comporterebbe il necessario accesso alla cancelleria per ottenere copia, salvo che gli stessi non vengano scansiti dai cancellieri. 
2) la totale eliminazione del fascicolo cartaceo; questa auspicabile soluzione andrebbe incontro ad altre problematiche. Comporterebbe, infatti, che i verbali di udienza vengano redatti direttamente in formato telematico, quindi, in udienza bisognerebbe utilizzare i computer per la redazione dei verbali. 
Il Giudice, possibilmente quanto improbabilmente assistito dal cancelliere, dovrebbe redigere il verbale al computer, firmarlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo telematico. Rapportando questa soluzione alla pratica, ove in udienza vi sono normalmente dai 40 ai 100 fascicoli, e considerando che per ognuno di questi vada redatto il singolo verbale, che a volte può comportare l'interrogatorio formale di una parte o l'escussione di testimoni, si può facilmente immaginare che tale soluzione, anche se auspicabile, è di difficile attuazione. Altra soluzione, sicuramente più fattibile, dovrebbe prevedere la redazione dei verbali in formato elettronico da parte degli avvocati in contraddittorio, come avviene oggi nel corso della udienza, ed il successivo passaggio al computer del Magistrato, magari attraverso una chiavetta usb, il quale poi dovrebbe, dopo aver redatto il provvedimento, sottoscrivere digitalmente il verbale ed a inserirlo nel fascicolo telematico. Tale soluzione avrebbe l'unico inconveniente che gli avvocati dovranno recarsi in udienza muniti di un computer che renda possibile la redazione del verbale, come d'atra parte oggi provvedono a recuperare i fogli uso bollo per scrivere il verbale.
Altra questione è un fascicolo che è nato cartaceo ed ove dal 30/06/2014 saranno depositati gli atti in formato digitale.
In questo caso la soluzione ideale sarebbe la completa digitalizzazione del fascicolo mediante scansione di tutti gli atti e documenti. Tale soluzione, però, conoscendo la situazione delle cancellerie non è realizzabile.
Scartata questa ipotesi l'unica alternativa è rassegnarsi all'esistenza dei vecchi fascicoli cartacei e far provvedere alle cancellerie a stampare la copia ufficio degli atti depositati telematicamente, anche se ciò comporterebbe un lento passaggio al processo telematico ed un graduale smaltimento dei fascicoli cartacei.
Non ritengo, poi, possa adottarsi la tecnica usata in alcune cancellerie ove si provvede ad apporre sul fascicolo cartaceo l'avviso che esistono degli atti depositati in via telematica, perché nel caso in cui in udienza dovesse servire consultare tali atti, questi non sarebbero presenti all'interno del fascicolo.
Per quanto sia apprezzabile l'esistenza di protocolli di intesa, tra i vari Consigli dell'Ordine e i Tribunali, che tentano di sopperire a lacune che hanno una grossa ripercussione dal punto di vista pratico, sarebbe opportuno che le problematiche segnalate vengano risolte in maniera univoca e centralizzata per tutti i Tribunali. Il pregio del processo civile telematico, infatti, è quello di poter facilmente promuovere un giudizio in un distretto diverso da quello ove si svolge l'attività, ma se poi ogni singolo distretto adotta un sistema diverso di risoluzione dei problemi riscontrati, l'utente sarà costretto a recarsi sul posto per conoscere la prassi dell'Ufficio vanificando, quindi, uno dei vantaggi del processo telematico.
È normale che un nuovo sistema, come quello del processo telematico, porti con se dei piccoli problemi dovuti alla recente applicazione, ma mi auguro che tali problemi vengano risolti e che per farlo non si provveda a correggere o modificare questo o quel provvedimento emesso. 
Il processo civile, infatti, è regolato dal Codice di Procedura Civile, perché allora, una volta terminata la sperimentazione, verificate e sedimentate le procedure di deposito degli atti in via telematica, non aggiornare il codice inserendo in un unico contesto tutte le norme necessarie a regolare, anche telematicamente, lo svolgimento del processo.

mercoledì 19 marzo 2014

Deposito telematico ed incertezze, prassi consolidata del sistema!

In una recente sentenza il Tribunale di Milano (http://www.altalex.com/index.php?idnot=66734) ha affermato che il deposito di un atto telematico avvenuto dopo le ore 14.00 si considera effettuato lo stesso giorno e non il giorno feriale immediatamente successivo.
La questione prende spunto dall'art. 13 3° del D.M. 44/2011 (c.d. regole tecniche) il quale prescrive che quando la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Sennonché l'art. 16-bis della Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. n. 179/2012 al comma 7° prevede che il deposito degli atti si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, senza prevedere alcuna scadenza temporale.

Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 16-bis comma 7° in quanto norma successiva e di rango superiore a quella regolamentare sarebbe prevalente rispetto alla norma tecnica di natura secondaria, pertanto il deposito deve considerarsi avvenuto lo stesso giorno in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, a prescindere dall'orario.
Ferma l'interessante sentenza, che tenta di risolvere un contrasto di norme che nella pratica potrebbe generare notevoli contrasti, ritengo utile soffermare l'attenzione sull'abitudine, da parte del legislatore, di regolare la medesima materia con una miriade di provvedimenti legislativi, i quali, se non creano, come nel caso de quo, un contrasto, comunque rendono difficilissimo il compito di chi tenta di capire qualcosa dell'argomento.
Se è presente nell'ordinamento il decreto ministeriale che concerne, tra l'altro, le regole tecniche per la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti esterni al dominio giustizia quale senso può avere precisare, in un D.L. denominato "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", che il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Tale precisazione è maggiormente fuori luogo se si pensa che il 1° comma del prefato articolo 16-bis prescrive che "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Orbene se già nel precitato articolo si fa espresso riferimento alla normativa anche regolamentare riguardante la trasmissione e la ricezione degli atti la precisazione di cui al comma 7° non ha motivo di esistere, salvo che con tale comma non si sia inteso implicitamente modificare la normativa regolamentare (D.M. 44/2011).
Ma se così fosse meglio avrebbe fatto il Legislatore ad intervenire direttamente sul decreto ministeriale evitando il nascere di questioni che hanno comportato e comporteranno un inutile dispendio di risorse.
L'efficienza della Giustizia ritengo si ottenga anche attraverso una legiferazione oculata, precisa e facilmente accessibile.


   

venerdì 14 marzo 2014

Imposta di Registro e convalida dello sfratto per morosità.

La questione che affronterò metterà in evidenza alcune contraddizioni del sistema italiano.
É risaputo che la stipula di un contratto di locazione comporti che si provveda a registrare il relativo contratto, presso l'Agenzia delle Entrate, nel termine di trenta giorni. La registrazione può comportare il pagamento di un importo unico, calcolato sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, o come più frequentemente capita, si opta per pagare l'imposta di registro ogni anno, spalmando quindi l'imposta per tutti gli anni di durata del contratto.
Parimenti quando si scioglie il contratto di locazione si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta risoluzione del contratto la quale è oggetto di imposta di registro, precisamente €67,00#.
Scopo della comunicazione è quello di portare a conoscenza dell'Ufficio le vicende giuridiche del contratto evitando che l'Agenzia delle Entrate, anche se dopo diversi anni, ignorando l'avvenuta risoluzione del contratto continui a chiedere alle parti contraenti, obbligati in solido, il pagamento dell'imposta di registro.
L'art. 17 DPR n. 131 del 1986 prescrive, infatti, che "l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo...".
Sin qui tutto chiaro.
Il problema sorge quando il proprietario di un immobile concesso in locazione adisce l'autorità giudiziaria chiedendo lo sfratto per morosità in quanto l'inquilino non provvede al pagamento dei canoni di locazione ed il Giudice, stante la mancata comparizione dell'intimato o la mancata opposizione, emette una ordinanza di convalida.
In questa ipotesi, infatti, il provvedimento con cui è disposta la convalida non è soggetto a registrazione, in sostanza le cancellerie, che sono obbligati ad inoltrare i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria all'Agenzia delle Entrate affinché provveda a tassarli, non inviano la ordinanza di convalida di sfratto, e non lo fanno perché con circolare 22/01/1986 n. 8/201201 della Dir. gen. tasse e imposte indirette sugli affari, è stato disposto che le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione.
Si sarebbe indotti a ritenere che una volta tanto il cittadino non sarebbe costretto a versare una imposta.
Ma qui cominciano le contraddizioni. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ignora che quel dato contratto di locazione sia stato risolto dal Giudice e quindi, dopo alcuni anni, richiede alle parti il pagamento dell'imposta di registro afferente gli anni successivi ritenendo che il contratto sia ancora in essere.
Per evitare questo ero solito inviare una raccomandata all'Agenzia delle Entrate al solo fine di comunicare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione precisando che questa era stata dichiarata dal Giudice con ordinanza di convalida di sfratto per morosità e, che, pertanto, non era soggetta ad imposta di registro in virtù della circolare innanzi richiamata.
L'Ufficio, però, a seguito della ricezione della missiva mi ha contattato telefonicamente avvisandomi che comunque sarebbe stata emessa, sempre dopo qualche anno, la cartella di pagamento ai danni delle parti.
A questo punto ho ritenuto opportuno recarmi personalmente all'Ufficio per illustrare quanto innanzi e per sostenere le mie ragioni in ordine alla non assoggettabilità della ordinanza di convalida di sfratto alla registrazione.
L'Ufficio però ha confermato, senza addurre alcuna giustificazione, che avrebbe provveduto a richiedere l'imposta di registro afferente la risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto ho ritenuto opportuno rivolgere, per iscritto, alla Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate un atto di interpello ordinario, con cui, in sostanza chiedevo lumi circa l'obbligatorietà del versamento dell'imposta di registro afferente la risoluzione di un contratto di locazione disposta con ordinanza dal Giudice.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto assumendo, se male non ho compreso, che la risoluzione del contratto di locazione, nel caso di ordinanza di convalida di sfratto per morosità, avverrebbe in epoca precedente alla emissione della ordinanza di convalida la quale avrebbe come finalità la liberazione degli immobili ed il recupero dei canoni.



Tale assunto dell'Agenzia è privo di fondamento giuridico.
Per quanto attiene al recupero dei canoni, l'assunto cozza evidentemente con l'art. 658 c.p.c. ove si precisa che il locatore ha facoltà di chiedere, unitamente alla intimazione di sfratto per morosità, l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, indi il recupero dei canoni non si ottiene con la ordinanza di convalida bensì con l'ingiunzione.
Parimenti vi è contrasto con il dato letterale dell'art. 669 c.p.c. ove è prescritto che se il locatore non richiede il pagamento dei canoni la pronunzia sullo sfratto risolve la locazione ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni.  
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, quindi, equivale ad una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione e ad una sentenza di condanna al rilascio, come l'Ufficio avrebbe potuto verificare limitandosi a consultare la giurisprudenza (Cass. 24/01/1977 n. 352; Cass. 23/10/1968 n. 3429) e la dottrina (Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1970, pag.323; Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, 3 ed., Napoli, 1964, pag. 134).
Ottenuta una risposta all'interpello priva di qualsivoglia valenza giuridica l'unica soluzione, giuridicamente accettabile, sarebbe stata quella di non pagare l'imposta di registro afferente la risoluzione del contratto di locazione, attendere l'emissione della cartella e proporre ricorso alla commissione tributaria.
La soluzione percorsa, giuridicamente inaccettabile ma economicamente vantaggiosa, tenuto conto del minimo importo dovuto per la registrazione della risoluzione del contratto di locazione (€67,00) e del maggiore dispendio di risorse economiche necessario per l'instaurazione di un giudizio innanzi la commissione tributaria, considerando che, comunque, difficilmente l'Ufficio viene condannato al pagamento delle spese di lite, è stata quella di provvedere al pagamento della illegittima imposta.








venerdì 7 marzo 2014

Quale software per il PCT?

Con l'approssimarsi dell'obbligo di deposito degli atti in via telematica è diventato pressoché obbligatorio per l'avvocato dotarsi di un programma che agevoli gli adempimenti.
Vediamo se riesco a fornire qualche informazione in modo da facilitare la scelta a chi intendesse acquistare un programma di tal genere.
Partiamo dalla caratteristiche che secondo il mio giudizio oggi è imprescindibile, il programma deve funzionare on-line, cioè non essere installato su una macchina fissa ma accessibile da varie postazioni in mobilità.
Tra i tanti programmi esistenti sul mercato che rispondevano alla mia necessità ho avuto modo di valutarne due, il primo è Quadra, offerto da Lextel, il secondo è Kleos offerto da Wolters Kluwer.
Ho visitato i siti internet dei prodotti, ho visto i video dimostrativi presenti su youtube e mi sono informato dai rivenditori di zona.
Fondamentalmente sono due programmi diversi, entrambi alla fine consentono di interfacciarsi con il processo telematico ma mentre Kleos è un gestionale vero e proprio, Quadra è l'entry level del deposito atti, cioè ha sostanzialmente le funzioni basilari che consentono di utilizzare il processo telematico con qualche piccola utile aggiunta.
Entrambi i programmi consentono la possibilità di creare pratiche, anagrafiche clienti, agenda, riportando le udienze, gli adempimenti e le scadenze, il tutto sincronizzabile con le scadenze previste in polisweb, ammesso che sia stata creata la relativa pratica e che la medesima sia stata collegata con il relativo fascicolo del polisweb.
Per quanto riguarda la creazione della pratica tutti e due i programmi consentono, anzi obbligano, l'utente ad assegnare alla stessa un codice identificativo interno allo studio.
Ottima funzione; per abitudine nello studio assegno ad ogni pratica nuova un numero progressivo in base all'anno, come fosse un numero di ruolo, che identifica solo ed esclusivamente quella pratica all'interno dello studio.
Può sembrare una sottigliezza ma spesso capita che le medesime controparti abbiano tra loro pendenti più cause quindi, ritengo sia meglio individuare le pratiche con un numero che con i nomi delle parti, e richiedo che l'agenda mi dia l'opportunità di assegnare un numero progressivo in automatico alla pratica, in modo che non si possano commettere errori.
Kleos prevede questa funzione assegnando un numero progressivo in automatico in base all'anno (1/2014; 2/2014) mentre Quadra lascia libero l'utente di inserire un dato a piacimento. 
É vero che se si inserisce due volte lo stesso numero il programma segnala l'incongruenza, ma l'utente potrebbe inserire un numero non consecutivo, quindi potrebbero essere presenti le pratiche 1/2014 e 3/2014 e non essere presente la pratica 2/2014.
Le agende sono molto simili tra loro, Kleos, in più, ha anche app dedicate per i dispositivi mobili mentre Quadra non ha app per dispositivi mobili, ma è accessibile da browser.
In realtà il sistema adottato da Quadra se da un lato ha il vantaggio di essere accessibile da qualunque dispositivo connesso ad internet dall'altro ha lo svantaggio che l'accesso al browser da un dispositivo mobile, sopratutto da quelli con schermi non molto grandi, tipo smartphone, rende difficoltoso gestire l'agenda.
Per quanto riguarda l'assistenza, Kleos offre 6 ore per lo start up, e presumo l'assistenza dal rivenditore di zona, Quadra offre un call center a cui chiamare, nonché per il Consiglio dell'Ordine di Foggia, che è convenzionato, l'assistenza fornita dai funzionari presenti sul territorio.
Kleos in più rispetto a Quadra ha la possibilità di eseguire la parcellazione nonché offre la possibilità di accedere  alle banche dati Wolters Kluwer, per chi è abbonato, senza uscire dal programma.
Kleos non consentirebbe (uso il condizionale in quanto non ho verificato questa informazioni fornitami dal rivenditore) l'invio degli atti per il processo telematico sotto ambiente Mac Os X, mentre Quadra lo consente, anche se con qualche limitazione rispetto all'ambiente windows (per esempio la firma digitale dei documenti non può essere eseguita direttamente da Quadra, anzi il programma va chiuso per firmare un atto).
Veniamo ora ad un fattore che ritengo comunque importante per la scelta, il costo.
Kleos viene offerto a circa €500,00 all'anno, in più si deve considerare che in questo importo è compreso uno spazio di storage per utente di 0,5 gb, quindi qualora si creassero molte pratiche questo spazio potrebbe non essere sufficiente e bisognerebbe aumentarlo, con ulteriori costi.
Quadra offre due possibilità, la prima chiamata on demand, la quale per gli ordini convenzionati, prevede un attivazione gratuita, ed un costo di €1,50 per apertura nuovo fascicolo, ed €0,60 per il mantenimento del medesimo fascicolo dall'anno successivo all'apertura, non è previsto nessun costo per l'invio dei singoli atti.
La seconda offerta è chiamata flat, la quale prevede un importo annuo di €130,00, a prescindere dal numero di fascicoli, a condizione di non superare i 3 gb di spazio occupato, nel caso in cui si superasse tale spazio ci sarebbe comunque la possibilità di acquistarne altro.
Personalmente, per ora, utilizzando già un gestionale per lo studio e non avendo, quindi, bisogno dell'agenda, ho optato per Quadra, la versione on demand, la quale mi consente ad un costo relativamente basso, di sfruttare le opportunità del processo telematico.
Su tale decisione ha influito anche la considerazione che Lextel è convenzionata con l'Ordine degli Avvocati di Foggia e che quindi, ulteriori future convenzioni mi vedrebbero automaticamente coinvolto.