venerdì 18 luglio 2014

Riforma della Giustizia Civile 1

Dopo le linee guida afferenti la riforma della giustizia, di cui ho parlato in un precedente post, sul sito del Ministero è comparso un documento (visionabile a questa pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7.wp) che indica, in maniera, leggermente più chiara, quali sono le proposte per riformare la giustizia civile.
I punti indicati sono:
1) Riforma magistratura onoraria;
2) Corsie preferenziali per le imprese e per le famiglie;
3) Semplificazione del processo civile;
4)Informatizzazione integrale del processo civile
5)Riduzione dei tempi della giustizia civile;
6)Azioni per la riduzione dell'arretrato civile;
7)Processo esecutivo;.
Vista l'eccessiva lunghezza di un eventuale post unico di commento a tutte le voci ho deciso di suddividere l'analisi, riportando il commento in vari post.

RIFORMA MAGISTRATURA ONORARIA
Non vedo come la riforma della magistratura onoraria possa incidere sui tempi della giustizia civile. É vero che sarebbe necessaria una sistemazione della materia, abbandonata da troppo tempo, ma non penso che questo incida in maniera decisiva sulle sorti dei giudizi civili, salvo che non si intenda affidare, poi, ai magistrati onorari lo smaltimento di tutto l'arretrato, anche se gli ultimi tentativi effettuati in tal senso (le famose sezioni stralcio) non hanno poi raggiunto gli obiettivi sperati.
Una giustizia civile efficiente, ritengo, debba fare a meno della Magistratura Onoraria, se il numero di fascicoli è eccessivo sarebbe opportuno assumere nuovi Magistrati tramite concorso e non tentare di risolvere il problema affidando ad altri la definizioni delle liti.
Vista la lievitazione dei costi della giustizia è un diritto del cittadino pretendere che le proprie vertenze giudiziarie siano decise da professionisti che quanto meno abbiano provato la loro preparazione con il superamento di un concorso che, in teoria, dovrebbe selezionare i più meritevoli.

CORSIE PREFERENZIALI PER LE IMPRESE E PER LE FAMIGLIE
Sono ben accette le corsie preferenziali per imprese e famiglie con la conferma dei Tribunali della Imprese e l'allargamento delle competenze dei Tribunali per i minorenni, importante è che la corsia preferenziale non significhi che le altre questioni giuridiche siano meno rilevanti e meno degne di tutela, perché se è importante risolvere in breve tempo una separazione o una causa afferente la tutela del marchio, parimenti è importante garantire ad una persona di riuscire a recuperare un proprio credito prima che il debitore si spogli di ogni bene.
Se poi il sistema funzionasse e tutta la giustizia fosse garantita in tempi ragionevoli certamente non ci sarebbe bisogno di corsie preferenziali.
Altro elemento fondamentale, conseguenza dei Tribunali speciali, sarebbe il non trasferimento dei Magistrati ivi occupati, perché se un Magistrato per svariati anni si occupa esclusivamente di imprese o di minori non si può trasferirlo in un altro Tribunale che tratta materie differenti e pretendere che in poco tempo sia efficiente.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE
a) La semplificazione proposta dovrebbe comportare il rafforzamento del principio di immediata provvisoria efficacia esecutiva di tutte le sentenze di primo e secondo grado per consentire l'immediato recupero dei beni e crediti.
Le sentenze sono già esecutive, i problemi sono ottenere la sentenza in tempi ragionevoli, evitando che il debitore si liberi dei beni, ed essere messi in grado di conoscere di cosa dispone il debitore. Si possono aggredire gli immobili di proprietà, che si rintracciano presso la Conservatoria (rectius Agenzia del Territorio), ma una procedura esecutiva immobiliare oltre ad avere dei costi vivi notevoli, dai seimila agli ottomila euro, comporta un tempo di recupero di almeno cinque o sei anni, in sostanza il creditore deve anticipare notevoli costi per sperare di recuperare le spese anticipate ed il credito vantato dopo cinque o sei anni. L'esecuzione mobiliare, salvo che non si tratti di impresa con attrezzi che possono avere un discreto valore, difficilmente è remunerativa, perché i beni mobili pignorati di solito vengono venduti ad un valore molto basso che a stento riesce a coprire le spese sostenute.
L'avvocato, inoltre, non ha modo di sapere se il debitore dispone di un conto corrente o di titoli da aggredire in quanto sono notizie che le banche non forniscono.
b) sinteticità degli atti da parte del giudice. 
Questo punto generico va sicuramente chiarito, se per sinteticità degli atti si intende provvedimento senza motivazione non posso che dissentire. Il Giudice nell'esprimere il proprio convincimento deve necessariamente motivare per dare la possibilità alle parti di comprendere, e se è il caso criticare, il percorso logico seguito, diversamente il provvedimento sarebbe arbitrario e non sarebbe in alcun modo verificabile.
Il tempo maggiore lo si consuma nello studiare il fascicolo e nel creare mentalmente la giustificazione della decisione, una volta creata non ritengo che trascriverla porti via molto tempo. 
Se, infatti, dietro la sinteticità degli atti si nasconda una sinteticità nello studio del fascicolo, certamente una tale proposta non sarebbe condivisibile.
c) rimodulazione dei tempi processuali eliminando i tempi processuale superflui. Su questo punto nulla da obiettare, importante che i tempi superflui siano eliminati per tutte le parti processuali e non solo per gli avvocati. Sarebbe giusto, come ho già detto in altro post, ridurre i termini di comparizione, i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. o i termini della comparsa conclusionale, anzi vado oltre, sarei propenso a rendere il processo civile veramente orale, sul tipo di quello penale, ove l'avvocato deve recarsi in udienza preparato, sia processualmente che nel merito, ed essere in grado, seduta stante, di interloquire sul fascicolo.
Mi è capitato di sentire colleghi che si lamentano perché in udienza collegiale la controparte  si è costituita, depositando comparsa, il giorno della udienza ed il collegio avrebbe rifiutato la richiesta di rinvio basata sulla necessità di approntare controbattere a quanto scritto nella comparsa. L'avvocato, non va dimenticato, anche quando è presente per delega, deve essere in grado di poter controbattere immediatamente alle allegazioni di controparte. Bisogna scrollarsi di dosso la convinzione che in udienza si va solo per "impugnare e contestare e riportarsi a quanto già scritto nei propri atti" e convincersi che l'udienza deve essere un confronto corretto con la controparte ove ognuno illustra al meglio al Giudice la propria posizione.
Parimenti sarebbe opportuno che il Giudice decida al momento sulle richieste ed eventuali eccezioni sollevate dalle parti, senza necessità di doversi riservare.
Solo con l'eliminazione dei tempi inutili si potrà ridurre la durata del processo.
d) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni e tipizzazione dei motivi di gravame, intervento per evitare impugnazioni strumentali.
Le nuove allegazioni, già oggi, non sono ammesse in appello, l'art. 345 c.p.c. sancisce l'inammissibilità delle domande nuove, delle eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio e dei nuovi mezzi di prova.
In ordine alla tipizzazione dei motivi di gravame, francamente non è chiaro cosa si voglia fare, se l'intenzione è quella di rendere l'appello simile al ricorso per cassazione o di limitare l'accesso all'appello, non sono concorde. Il secondo grado è necessario, è chiaro che non deve essere possibile introdurre nuovi elementi all'interno del giudizio, ma è obbligatorio riconoscere alle parti il diritto di far verificare l'operato del giudice di primo grado. I motivi di appello, come previsto dal c.p.c., devono essere specifici, già questo dovrebbe bastare a circoscrivere il giudizio di secondo grado, bisognerebbe essere più rigidi e dichiarare inammissibili gli appelli che non rispettino tale requisito, senza attendere la sentenza. 
e) revisione del giudizi camerale in Cassazione.
Questa voce è troppo generica per essere commentata, è impossibile, infatti, comprendere quale sia l'intenzione del governo.
f) limiti all'eccepibilità della questione di giurisdizione e competenza.
Questa proposta, effettivamente, potrebbe essere utile, d'altra parte se la parte che avrebbe interesse ad eccepire non lo fa per quale motivo dovrebbero farlo altri. Certo non so cosa questa modifica porterà a vantaggio della riduzione dei termini processuali ma è pur sempre una modifica sensata.

INFORMATIZZAZIONE INTEGRALE DEL PROCESSO CIVILE
Adeguamento delle regole del processo civile per adeguarle alla realtà del processo civile telematico, verso la costituzione di un codice del processo civile telematico.
Certamente questa modifica non inciderà sui tempi della giustizia ma sarebbe veramente auspicabile per gli operatori.
É impensabile che a livello processuale, per capire come fare una cosa, bisogna consultare il codice di procedura civile, tutte le leggi emanate per il processo telematico, i decreti ministeriali, i decreti DGSIA, i protocolli di intesa tra i vari Consigli dell'Ordine e Tribunali.
Le norme, per essere semplici e facilmente verificabili, devono essere necessariamente contenute in un unico testo.



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