mercoledì 26 marzo 2014

Ulteriori incertezze nella pratica del processo telematico.

Continuando l'analisi del processo civile telematico mi sono chiesto cosa succederà al fascicolo d'ufficio.
Se un fascicolo nasce telematico, cioè l'iscrizione a ruolo, l'atto di citazione ed i successivi atti vengono depositati in via telematica, il fascicolo cartaceo verrà creato dalla cancelleria, mediante la stampa degli atti? 
A rigor di logica non dovrebbe essere stampato nulla, perché uno degli scopi del processo telematico è l'eliminazione del cartaceo.
Ma se non viene creato il fascicolo cartaceo, il verbale di udienza, che sarà creato in formato cartaceo, dove sarà inserito?
Le soluzioni, a mio parere, potrebbero essere due: 
1) la copia ufficio, dei soli atti (non documenti) inviati telematicamente, sarà stampata dalla cancelleria ed andrà a formare il fascicolo di ufficio a cui andranno allegati i verbali di udienze. Tale prima soluzione, per quanto più facilmente realizzabile nell'immediato, avrebbe due inconvenienti: la permanenza presso le cancellerie dei fascicoli cartacei; l'esistenza solo cartacea dei verbali di udienza, il che comporterebbe il necessario accesso alla cancelleria per ottenere copia, salvo che gli stessi non vengano scansiti dai cancellieri. 
2) la totale eliminazione del fascicolo cartaceo; questa auspicabile soluzione andrebbe incontro ad altre problematiche. Comporterebbe, infatti, che i verbali di udienza vengano redatti direttamente in formato telematico, quindi, in udienza bisognerebbe utilizzare i computer per la redazione dei verbali. 
Il Giudice, possibilmente quanto improbabilmente assistito dal cancelliere, dovrebbe redigere il verbale al computer, firmarlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo telematico. Rapportando questa soluzione alla pratica, ove in udienza vi sono normalmente dai 40 ai 100 fascicoli, e considerando che per ognuno di questi vada redatto il singolo verbale, che a volte può comportare l'interrogatorio formale di una parte o l'escussione di testimoni, si può facilmente immaginare che tale soluzione, anche se auspicabile, è di difficile attuazione. Altra soluzione, sicuramente più fattibile, dovrebbe prevedere la redazione dei verbali in formato elettronico da parte degli avvocati in contraddittorio, come avviene oggi nel corso della udienza, ed il successivo passaggio al computer del Magistrato, magari attraverso una chiavetta usb, il quale poi dovrebbe, dopo aver redatto il provvedimento, sottoscrivere digitalmente il verbale ed a inserirlo nel fascicolo telematico. Tale soluzione avrebbe l'unico inconveniente che gli avvocati dovranno recarsi in udienza muniti di un computer che renda possibile la redazione del verbale, come d'atra parte oggi provvedono a recuperare i fogli uso bollo per scrivere il verbale.
Altra questione è un fascicolo che è nato cartaceo ed ove dal 30/06/2014 saranno depositati gli atti in formato digitale.
In questo caso la soluzione ideale sarebbe la completa digitalizzazione del fascicolo mediante scansione di tutti gli atti e documenti. Tale soluzione, però, conoscendo la situazione delle cancellerie non è realizzabile.
Scartata questa ipotesi l'unica alternativa è rassegnarsi all'esistenza dei vecchi fascicoli cartacei e far provvedere alle cancellerie a stampare la copia ufficio degli atti depositati telematicamente, anche se ciò comporterebbe un lento passaggio al processo telematico ed un graduale smaltimento dei fascicoli cartacei.
Non ritengo, poi, possa adottarsi la tecnica usata in alcune cancellerie ove si provvede ad apporre sul fascicolo cartaceo l'avviso che esistono degli atti depositati in via telematica, perché nel caso in cui in udienza dovesse servire consultare tali atti, questi non sarebbero presenti all'interno del fascicolo.
Per quanto sia apprezzabile l'esistenza di protocolli di intesa, tra i vari Consigli dell'Ordine e i Tribunali, che tentano di sopperire a lacune che hanno una grossa ripercussione dal punto di vista pratico, sarebbe opportuno che le problematiche segnalate vengano risolte in maniera univoca e centralizzata per tutti i Tribunali. Il pregio del processo civile telematico, infatti, è quello di poter facilmente promuovere un giudizio in un distretto diverso da quello ove si svolge l'attività, ma se poi ogni singolo distretto adotta un sistema diverso di risoluzione dei problemi riscontrati, l'utente sarà costretto a recarsi sul posto per conoscere la prassi dell'Ufficio vanificando, quindi, uno dei vantaggi del processo telematico.
È normale che un nuovo sistema, come quello del processo telematico, porti con se dei piccoli problemi dovuti alla recente applicazione, ma mi auguro che tali problemi vengano risolti e che per farlo non si provveda a correggere o modificare questo o quel provvedimento emesso. 
Il processo civile, infatti, è regolato dal Codice di Procedura Civile, perché allora, una volta terminata la sperimentazione, verificate e sedimentate le procedure di deposito degli atti in via telematica, non aggiornare il codice inserendo in un unico contesto tutte le norme necessarie a regolare, anche telematicamente, lo svolgimento del processo.

mercoledì 19 marzo 2014

Deposito telematico ed incertezze, prassi consolidata del sistema!

In una recente sentenza il Tribunale di Milano (http://www.altalex.com/index.php?idnot=66734) ha affermato che il deposito di un atto telematico avvenuto dopo le ore 14.00 si considera effettuato lo stesso giorno e non il giorno feriale immediatamente successivo.
La questione prende spunto dall'art. 13 3° del D.M. 44/2011 (c.d. regole tecniche) il quale prescrive che quando la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Sennonché l'art. 16-bis della Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. n. 179/2012 al comma 7° prevede che il deposito degli atti si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, senza prevedere alcuna scadenza temporale.

Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 16-bis comma 7° in quanto norma successiva e di rango superiore a quella regolamentare sarebbe prevalente rispetto alla norma tecnica di natura secondaria, pertanto il deposito deve considerarsi avvenuto lo stesso giorno in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, a prescindere dall'orario.
Ferma l'interessante sentenza, che tenta di risolvere un contrasto di norme che nella pratica potrebbe generare notevoli contrasti, ritengo utile soffermare l'attenzione sull'abitudine, da parte del legislatore, di regolare la medesima materia con una miriade di provvedimenti legislativi, i quali, se non creano, come nel caso de quo, un contrasto, comunque rendono difficilissimo il compito di chi tenta di capire qualcosa dell'argomento.
Se è presente nell'ordinamento il decreto ministeriale che concerne, tra l'altro, le regole tecniche per la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti esterni al dominio giustizia quale senso può avere precisare, in un D.L. denominato "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", che il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Tale precisazione è maggiormente fuori luogo se si pensa che il 1° comma del prefato articolo 16-bis prescrive che "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Orbene se già nel precitato articolo si fa espresso riferimento alla normativa anche regolamentare riguardante la trasmissione e la ricezione degli atti la precisazione di cui al comma 7° non ha motivo di esistere, salvo che con tale comma non si sia inteso implicitamente modificare la normativa regolamentare (D.M. 44/2011).
Ma se così fosse meglio avrebbe fatto il Legislatore ad intervenire direttamente sul decreto ministeriale evitando il nascere di questioni che hanno comportato e comporteranno un inutile dispendio di risorse.
L'efficienza della Giustizia ritengo si ottenga anche attraverso una legiferazione oculata, precisa e facilmente accessibile.


   

venerdì 14 marzo 2014

Imposta di Registro e convalida dello sfratto per morosità.

La questione che affronterò metterà in evidenza alcune contraddizioni del sistema italiano.
É risaputo che la stipula di un contratto di locazione comporti che si provveda a registrare il relativo contratto, presso l'Agenzia delle Entrate, nel termine di trenta giorni. La registrazione può comportare il pagamento di un importo unico, calcolato sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, o come più frequentemente capita, si opta per pagare l'imposta di registro ogni anno, spalmando quindi l'imposta per tutti gli anni di durata del contratto.
Parimenti quando si scioglie il contratto di locazione si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta risoluzione del contratto la quale è oggetto di imposta di registro, precisamente €67,00#.
Scopo della comunicazione è quello di portare a conoscenza dell'Ufficio le vicende giuridiche del contratto evitando che l'Agenzia delle Entrate, anche se dopo diversi anni, ignorando l'avvenuta risoluzione del contratto continui a chiedere alle parti contraenti, obbligati in solido, il pagamento dell'imposta di registro.
L'art. 17 DPR n. 131 del 1986 prescrive, infatti, che "l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo...".
Sin qui tutto chiaro.
Il problema sorge quando il proprietario di un immobile concesso in locazione adisce l'autorità giudiziaria chiedendo lo sfratto per morosità in quanto l'inquilino non provvede al pagamento dei canoni di locazione ed il Giudice, stante la mancata comparizione dell'intimato o la mancata opposizione, emette una ordinanza di convalida.
In questa ipotesi, infatti, il provvedimento con cui è disposta la convalida non è soggetto a registrazione, in sostanza le cancellerie, che sono obbligati ad inoltrare i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria all'Agenzia delle Entrate affinché provveda a tassarli, non inviano la ordinanza di convalida di sfratto, e non lo fanno perché con circolare 22/01/1986 n. 8/201201 della Dir. gen. tasse e imposte indirette sugli affari, è stato disposto che le ordinanze di convalida delle intimazioni di licenza o di sfratto per morosità o finita locazione rientrino tra gli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione.
Si sarebbe indotti a ritenere che una volta tanto il cittadino non sarebbe costretto a versare una imposta.
Ma qui cominciano le contraddizioni. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ignora che quel dato contratto di locazione sia stato risolto dal Giudice e quindi, dopo alcuni anni, richiede alle parti il pagamento dell'imposta di registro afferente gli anni successivi ritenendo che il contratto sia ancora in essere.
Per evitare questo ero solito inviare una raccomandata all'Agenzia delle Entrate al solo fine di comunicare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione precisando che questa era stata dichiarata dal Giudice con ordinanza di convalida di sfratto per morosità e, che, pertanto, non era soggetta ad imposta di registro in virtù della circolare innanzi richiamata.
L'Ufficio, però, a seguito della ricezione della missiva mi ha contattato telefonicamente avvisandomi che comunque sarebbe stata emessa, sempre dopo qualche anno, la cartella di pagamento ai danni delle parti.
A questo punto ho ritenuto opportuno recarmi personalmente all'Ufficio per illustrare quanto innanzi e per sostenere le mie ragioni in ordine alla non assoggettabilità della ordinanza di convalida di sfratto alla registrazione.
L'Ufficio però ha confermato, senza addurre alcuna giustificazione, che avrebbe provveduto a richiedere l'imposta di registro afferente la risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto ho ritenuto opportuno rivolgere, per iscritto, alla Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate un atto di interpello ordinario, con cui, in sostanza chiedevo lumi circa l'obbligatorietà del versamento dell'imposta di registro afferente la risoluzione di un contratto di locazione disposta con ordinanza dal Giudice.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto assumendo, se male non ho compreso, che la risoluzione del contratto di locazione, nel caso di ordinanza di convalida di sfratto per morosità, avverrebbe in epoca precedente alla emissione della ordinanza di convalida la quale avrebbe come finalità la liberazione degli immobili ed il recupero dei canoni.



Tale assunto dell'Agenzia è privo di fondamento giuridico.
Per quanto attiene al recupero dei canoni, l'assunto cozza evidentemente con l'art. 658 c.p.c. ove si precisa che il locatore ha facoltà di chiedere, unitamente alla intimazione di sfratto per morosità, l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, indi il recupero dei canoni non si ottiene con la ordinanza di convalida bensì con l'ingiunzione.
Parimenti vi è contrasto con il dato letterale dell'art. 669 c.p.c. ove è prescritto che se il locatore non richiede il pagamento dei canoni la pronunzia sullo sfratto risolve la locazione ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni.  
L'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, quindi, equivale ad una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione e ad una sentenza di condanna al rilascio, come l'Ufficio avrebbe potuto verificare limitandosi a consultare la giurisprudenza (Cass. 24/01/1977 n. 352; Cass. 23/10/1968 n. 3429) e la dottrina (Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1970, pag.323; Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, 3 ed., Napoli, 1964, pag. 134).
Ottenuta una risposta all'interpello priva di qualsivoglia valenza giuridica l'unica soluzione, giuridicamente accettabile, sarebbe stata quella di non pagare l'imposta di registro afferente la risoluzione del contratto di locazione, attendere l'emissione della cartella e proporre ricorso alla commissione tributaria.
La soluzione percorsa, giuridicamente inaccettabile ma economicamente vantaggiosa, tenuto conto del minimo importo dovuto per la registrazione della risoluzione del contratto di locazione (€67,00) e del maggiore dispendio di risorse economiche necessario per l'instaurazione di un giudizio innanzi la commissione tributaria, considerando che, comunque, difficilmente l'Ufficio viene condannato al pagamento delle spese di lite, è stata quella di provvedere al pagamento della illegittima imposta.








venerdì 7 marzo 2014

Quale software per il PCT?

Con l'approssimarsi dell'obbligo di deposito degli atti in via telematica è diventato pressoché obbligatorio per l'avvocato dotarsi di un programma che agevoli gli adempimenti.
Vediamo se riesco a fornire qualche informazione in modo da facilitare la scelta a chi intendesse acquistare un programma di tal genere.
Partiamo dalla caratteristiche che secondo il mio giudizio oggi è imprescindibile, il programma deve funzionare on-line, cioè non essere installato su una macchina fissa ma accessibile da varie postazioni in mobilità.
Tra i tanti programmi esistenti sul mercato che rispondevano alla mia necessità ho avuto modo di valutarne due, il primo è Quadra, offerto da Lextel, il secondo è Kleos offerto da Wolters Kluwer.
Ho visitato i siti internet dei prodotti, ho visto i video dimostrativi presenti su youtube e mi sono informato dai rivenditori di zona.
Fondamentalmente sono due programmi diversi, entrambi alla fine consentono di interfacciarsi con il processo telematico ma mentre Kleos è un gestionale vero e proprio, Quadra è l'entry level del deposito atti, cioè ha sostanzialmente le funzioni basilari che consentono di utilizzare il processo telematico con qualche piccola utile aggiunta.
Entrambi i programmi consentono la possibilità di creare pratiche, anagrafiche clienti, agenda, riportando le udienze, gli adempimenti e le scadenze, il tutto sincronizzabile con le scadenze previste in polisweb, ammesso che sia stata creata la relativa pratica e che la medesima sia stata collegata con il relativo fascicolo del polisweb.
Per quanto riguarda la creazione della pratica tutti e due i programmi consentono, anzi obbligano, l'utente ad assegnare alla stessa un codice identificativo interno allo studio.
Ottima funzione; per abitudine nello studio assegno ad ogni pratica nuova un numero progressivo in base all'anno, come fosse un numero di ruolo, che identifica solo ed esclusivamente quella pratica all'interno dello studio.
Può sembrare una sottigliezza ma spesso capita che le medesime controparti abbiano tra loro pendenti più cause quindi, ritengo sia meglio individuare le pratiche con un numero che con i nomi delle parti, e richiedo che l'agenda mi dia l'opportunità di assegnare un numero progressivo in automatico alla pratica, in modo che non si possano commettere errori.
Kleos prevede questa funzione assegnando un numero progressivo in automatico in base all'anno (1/2014; 2/2014) mentre Quadra lascia libero l'utente di inserire un dato a piacimento. 
É vero che se si inserisce due volte lo stesso numero il programma segnala l'incongruenza, ma l'utente potrebbe inserire un numero non consecutivo, quindi potrebbero essere presenti le pratiche 1/2014 e 3/2014 e non essere presente la pratica 2/2014.
Le agende sono molto simili tra loro, Kleos, in più, ha anche app dedicate per i dispositivi mobili mentre Quadra non ha app per dispositivi mobili, ma è accessibile da browser.
In realtà il sistema adottato da Quadra se da un lato ha il vantaggio di essere accessibile da qualunque dispositivo connesso ad internet dall'altro ha lo svantaggio che l'accesso al browser da un dispositivo mobile, sopratutto da quelli con schermi non molto grandi, tipo smartphone, rende difficoltoso gestire l'agenda.
Per quanto riguarda l'assistenza, Kleos offre 6 ore per lo start up, e presumo l'assistenza dal rivenditore di zona, Quadra offre un call center a cui chiamare, nonché per il Consiglio dell'Ordine di Foggia, che è convenzionato, l'assistenza fornita dai funzionari presenti sul territorio.
Kleos in più rispetto a Quadra ha la possibilità di eseguire la parcellazione nonché offre la possibilità di accedere  alle banche dati Wolters Kluwer, per chi è abbonato, senza uscire dal programma.
Kleos non consentirebbe (uso il condizionale in quanto non ho verificato questa informazioni fornitami dal rivenditore) l'invio degli atti per il processo telematico sotto ambiente Mac Os X, mentre Quadra lo consente, anche se con qualche limitazione rispetto all'ambiente windows (per esempio la firma digitale dei documenti non può essere eseguita direttamente da Quadra, anzi il programma va chiuso per firmare un atto).
Veniamo ora ad un fattore che ritengo comunque importante per la scelta, il costo.
Kleos viene offerto a circa €500,00 all'anno, in più si deve considerare che in questo importo è compreso uno spazio di storage per utente di 0,5 gb, quindi qualora si creassero molte pratiche questo spazio potrebbe non essere sufficiente e bisognerebbe aumentarlo, con ulteriori costi.
Quadra offre due possibilità, la prima chiamata on demand, la quale per gli ordini convenzionati, prevede un attivazione gratuita, ed un costo di €1,50 per apertura nuovo fascicolo, ed €0,60 per il mantenimento del medesimo fascicolo dall'anno successivo all'apertura, non è previsto nessun costo per l'invio dei singoli atti.
La seconda offerta è chiamata flat, la quale prevede un importo annuo di €130,00, a prescindere dal numero di fascicoli, a condizione di non superare i 3 gb di spazio occupato, nel caso in cui si superasse tale spazio ci sarebbe comunque la possibilità di acquistarne altro.
Personalmente, per ora, utilizzando già un gestionale per lo studio e non avendo, quindi, bisogno dell'agenda, ho optato per Quadra, la versione on demand, la quale mi consente ad un costo relativamente basso, di sfruttare le opportunità del processo telematico.
Su tale decisione ha influito anche la considerazione che Lextel è convenzionata con l'Ordine degli Avvocati di Foggia e che quindi, ulteriori future convenzioni mi vedrebbero automaticamente coinvolto.






mercoledì 5 marzo 2014

PCT

Come molti sapranno l'art. 16-bis del D.L. 18/10/2012 n. 179 ha previsto che "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche...".
Il medesimo articolo, al comma 2°, prescrive che nei processi esecutivi le disposizioni innanzi indicate si applicano successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
Sempre a decorrere dal 30 giugno 2014 per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale il deposito del ricorso e dei documenti andrà effettuato in via telematica.
Era doveroso partire dalla disposizione che introduce, anche se solo parzialmente, una vera e propria rivoluzione del Processo Civile ed in conseguenza della Giustizia Civile.
Il mio intento, comunque, non è quello di soffermarmi sull'analisi della norma, bensì di  illustrare cosa è necessario fare prima di procedere ad un deposito nonché sottolineare alcune criticità riscontrate nella procedura.
Una prima precisazione si appalesa, però, necessaria.
Come è facilmente evincibile dalla lettura della prefata disposizione il processo telematico sarà operativo esclusivamente nei Tribunali, infatti, il 6° comma dell'art. 16-bis recita che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui innanzi "si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei decreti, aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione".
Altro punto che ritengo di dover sottolineare della citata disposizione è la limitazione del deposito degli atti limitatamente da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Ciò imporrebbe, quindi, prima l'avvenuta costituzione delle parti nel giudizio, e solo successivamente la possibilità di depositare gli atti.
In sostanza non sarebbero depositabili le comparse di costituzione, ma solo le memorie successive, considerando che l'art. 166 c.p.c. prescrive per la costituzione il deposito del fascicolo con la comparsa di costituzione, la procura, copia della citazione notificata ed i documenti.
Sembrerebbe in contrasto con la norma su menzionata il decreto emesso dal Ministero della Giustizia per il Tribunale di Foggia con cui si autorizza il deposito per via telematica anche delle comparse di risposta e degli atti di intervento.

L'unica spiegazione plausibile è che il Decreto Legge abbia individuato gli atti che obbligatoriamente dovranno essere depositati telematicamente non precludendo, nel contempo, la possibilità ai vari Tribunali di consentire il deposito in via telematica anche di ulteriori atti.
Sicuramente è apprezzabile l'iniziativa del Tribunale di Foggia di consentire, prima del 30 giugno 2014, il deposito degli atti in via telematica; ora spetta a noi avvocati approfittare di questa opportunità ed adoperarci, testando il sistema e rilevandone le criticità, affinché dal 30 giugno tutto proceda per il meglio . 
Qui concludo con l'analisi della normativa e tento di illustrare come bisogna procedere per depositare un atto in via telematica.
Prima del 30 giugno 2014 occorre verificare se l'ufficio di interesse sia stato autorizzato dal Ministero della Giustizia ad accettare gli atti in via telematica.
Tali informazioni possono essere reperibili al seguente indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp.
Per quel che riguarda il Tribunale di Foggia, come emerge dal decreto innanzi riportato, dal 14/01/2014 è stata attivata la possibilità di trasmettere all'ufficio la comparsa risposta, la comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal Giudice e memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. per il procedimento di ingiunzione, il contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione (aggiungo, inoltre, a mero titolo informativo, che anche la Corte di Appello ed il Tribunale di Bari sono stati autorizzati ad accettare il deposito degli atti in via telematica).
Accertato che l'ufficio rientra tra quelli abilitati alla ricezione degli atti in via telematica, bisogna costituire il fascicolo telematico, attraverso i vari programmi disponibili sul mercato,  ed inviare l'atto all'indirizzo pec dell'ufficio.
In sostanza, infatti, il deposito telematico dell'atto altro non è che la trasmissione di ciò che vogliamo depositare all'indirizzo pec dell'ufficio.
Come si avrà modo di verificare il deposito in se non comporta grosse difficoltà, bisogna porre solo molta attenzione a riportare correttamente i dati di individuazione del fascicolo (numero di ruolo), cosa che d'altra parte si faceva pure in precedenza, perché in caso di errore il deposito non va a buon fine.
Come primo deposito telematico ho provveduto a depositare un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Bari.
La scelta non è stata causale, non vi erano termini perentori per il deposito, quindi in caso di problemi, puntualmente verificatisi, non ci sarebbero state decadenze.
Una volta creata la busta, contenente gli atti da trasmettere all'ufficio, nel mio caso, atto di intervento, procura alle liti e titolo esecutivo, ho provveduto ad inoltrarla all'indirizzo pec dell'ufficio.
Il sistema nel caso di deposito atti in via telematica genera quattro ricevute: 
1)  l'accettazione della posta inviata;

2) la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale al timbro depositato sull'atto;
3) verifica da parte del sistema; in pratica il sistema accerta che esista il procedimento nel quale si vuole fare il deposito


4) accettazione da parte dell'ufficio; consiste nella materiale introduzione degli atti depositati all'interno del fascicolo.





















Benchè per l'avvocato il deposito si ha per effettuato con la ricevuta della consegna, qualora le due successive comunicazioni non vadano a buon fine l'atto, anche se ufficialmente depositato, non verrà accettato dal sistema. Se, per esempio, nel depositare l'atto di intervento di cui innanzi, avessi sbagliato ad indicare il numero di ruolo del procedimento, la verifica eseguita dal sistema mi avrebbe generato un messaggio di errore, quindi anche se mi era stata recapitata la ricevuta di consegna, l'atto non poteva considerarsi depositato.
Tenuto conto che le cancellerie, anche telematiche, chiudono alle 14, sarebbe opportuno non depositare gli atti all'ultimo minuto, qualora, infatti, la ricevuta di consegna riportasse un orario successivo alle 14.00, il deposito si considererà avvenuto il giorno successivo.
Potrebbe essere sufficiente inviare la pec del deposito un ora prima della chiusura della cancelleria, il problema è che, per esempio, nel mio caso la ricevuta di verifica da parte del sistema è arrivata due ore dopo la ricevuta di avvenuta consegna.
Qualora fosse stata di esito negativo, il deposito avvenuto non sarebbe stato regolare e avrei dovuto provvedere nuovamente. 
Sono chiaramente evincibili le conseguenze qualora il procuratore provveda a depositare un atto in scadenza la cui ricevuta di consegna giunga prima delle 14.00 ma la cui ricevuta di verifica del sistema, con esito negativo, giungesse dopo le ore 14.00.
In questa ipotesi il deposito non sarebbe considerato valido, il procuratore potrebbe si provvedere ad  un nuovo deposito ma sarebbe, comunque, fuori termine.
A questo, poi, si aggiunge un'altra considerazione, l'atto depositato diviene visibile all'interno del fascicolo solo dopo l'accettazione da parte dell'ufficio.
Per parlare di qualcosa di concreto richiamo il deposito da me eseguito, l'accettazione della cancelleria mi è pervenuta il 25/02/2014, cioè cinque giorni dopo l'avvenuto deposito, e solo dopo un sollecito inviato alla cancelleria per e-mail.
La questione non è di poco conto se si considera, per esempio, il caso del deposito di una memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., ove la controparte ha dei termini entro cui redigere le successive memorie. Qualora le cancellerie non provvedessero immediatamente all'accettazione dell'atto, controparte disporrebbe materialmente dell'atto diversi giorni dopo il deposito ed avrebbe meno tempo, di quello previsto dal codice, per redigere le proprie memorie con tutto quello che ne deriva per la violazione del contraddittorio ed del diritto di difesa.
Una eventuale legittima richiesta di remissione in termini comporterebbe un allungamento dei tempi processuali, cosa che il processo telematico dovrebbe evitare.
Mi auguro che il problema da me riscontrato sia dipeso dalla ancora non obbligatorietà del deposito telematico e che, quando il sistema andrà a regime, i cancellieri provvedano immediatamente, o comunque, entro le 14.00, orario di chiusura delle cancellerie, ad accettare tutti i depositi ricevuti in giornata in modo che questi diventino visibili nel fascicolo telematico.
Sarebbe, altresì, auspicabile che il Consiglio dell'Ordine di Foggia concordasse con gli uffici una soluzione alle problematiche innanzi evidenziate, prima della fatidica data del 30/06/2014, in modo che l'inizio del processo telematico possa avvenire con meno intoppi possibili. 










lunedì 3 marzo 2014

Blog giuridico


All'origine ero intenzionato a parlare sul blog di notizie generiche, cioè ad esporre le mie riflessioni sugli accadimenti quotidiani negli argomenti più disparati.
Riflettendo, però, sono giunto alla conclusione che un blog del genere sarebbe troppo generico, di scarso interesse oltre che di poca utilità.
Pertanto sono arrivato alla conclusione di pubblicare post in materia giuridica, che è poi l'argomento che, per motivi di lavoro, tratto quotidianamente.
Il primo post che pubblicherò nei prossimi giorni riguarderà il PCT, processo civile telematico, che come molti sanno entrerà ufficialmente in vigore il 01/07/2014.