giovedì 24 luglio 2014

Riforma della Giustizia Civile 2

Continuo il commento, cominciato in un precedente post, sulle proposte per la riforma della giustizia civile.
RIDUZIONE DEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Per la riduzione dei tempi le proposte sono a) conciliazione con l'assistenza degli avvocati; b) separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello stato civile; c) chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo; d) l'avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo; e) il giudice può sentire i testimoni a distanza per mezzo di videoconferenza; f) si introducono forme processuali semplificate per le controversie di agevole definizione; g) chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più.
a) la conciliazione con l'assistenza degli avvocati potrebbe essere una alternativa al giudizio.
Un buon avvocato sconsiglia sempre il giudizio e spinge sempre per la conciliazione considerando i tempi della giustizia e l'incertezza dell'esito della lite. Oggi come oggi nessuno potrà garantire l'esito favorevole di un giudizio perché vi sono troppe variabili, basti considerare che benché la Cassazione abbia espresso un orientamento questo non debba essere necessariamente seguito dai Tribunali.
Prevedere che il verbale di conciliazione sia esecutivo, penso, non incida sulla riduzione dei tempi della giustizia. Come spesso accade in Italia le norme sono già presenti ma non vengono applicate. 
L'art. 185 c.p.c. dà la facoltà al Magistrato di fissare una udienza per la comparizione delle parti volta alla conciliazione, richiesta che può essere avanzata anche dalle parti, il problema è che le parti, una volta iniziato il giudizio, difficilmente tentano la conciliazione.
Inoltre il Magistrato per poter tentare la conciliazione quanto meno dovrebbe conoscere il fascicolo, solo così potrebbe valutare le pretese delle parti ed indurre le medesime a modificare le proprie posizioni. In realtà, quasi sempre, ma ci sono delle eccezioni, il Magistrato non conosce il fascicolo sino a che non lo riserva, cioè lo analizza, il che avviene normalmente dopo che le parti hanno avanzato le richieste istruttorie che il Giudice deve ammettere.
Ritengo, pertanto, che questa misura avrà scarso risultato sulla riduzione dei tempi della giustizia.
b) Anche la possibilità di eseguire separazioni e divorzi consensuali innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non ritengo sia una proposta risolutiva per la riduzione dei tempi processuali.
I giudizi di separazione e divorzio consensuali si svolgono in un unica udienza, ove, normalmente il Giudice verifica, leggendole, le condizioni inserite dalle parti e poi omologa la separazione. Il tempo che occorre per ottenere una separazione congiunta è di solito di qualche mese.
É vero che demandando tale attività all'Ufficiale dello stato civile il Tribunale sarà sgravato da una pur minima attività, ma quanti procedimenti verranno demandati se è esclusa la possibilità di eseguire separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ritengo fondamentale prima di provvedere alla modifica verificare in Tribunale tra tutti i giudizi di separazione consensuale quanti siano quelli che saranno demandati all'Ufficiale dello stato civile.
c) La soccombenza nel giudizio è veramente una proposta sconcertante.
L'art. 91 c.p.c. già prescrive che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
La regola, quindi esiste già. Oggi come oggi la condanna non è un deterrente perché se la stessa condanna arriva a distanza di sei anni dall'inizio del processo, la parte, anziché pagare subito sarà tentata di introdurre il giudizio per procrastinare il più possibile il pagamento, secondo il vecchio adagio che a morire ed a pagare c'è sempre tempo, avendo, inoltre, la possibilità nel frattempo di spogliarsi dei beni.
d) L'avvocato può sentire i testimoni fuori dal giudizio, raccogliendo fuori dal processo le dichiarazioni delle persone informate sui fatti della causa e depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioni. Inoltre il Giudice potrà ove lo ritenga necessario disporre la convocazione delle persone sentite dall'avvocato.
Sembrerebbe che l'avvocato potrà, senza la presenza della controparte, porre al testimone qualsiasi domanda e riportare le stesse su un documento, con buona pace del contraddittorio. Per non parlare, poi, dell'ammissibilità delle domande poste al testimone, cosa succederebbe se l'avvocato ponesse delle domande inammissibili al testimone e riportasse tutto nel documento?
É chiaro a tutti quelli che frequentano le aule di giustizia che così facendo la genuinità della prova testimoniale è praticamente nulla.
Il Giudice per valutare la genuinità di un teste dovrebbe poter vedere e sentire tutto quello che il testimone ha dichiarato e come lo ha dichiarato.  
Chiunque ha assistito all'assunzione di una prova testimoniale può confermare che la genuinità della prova non è assicurata neanche quando le dichiarazioni rese in udienza dei testimoni, alla sola presenza degli avvocati, vengono riportate sul verbale, nonostante il teste sia presente in Tribunale, ambiente di solito non familiare, e dovendo il medesimo confermare innanzi al Giudice la veridicità di quanto dichiarato.
Le soluzioni potrebbero essere molteplici.
La proposta non è totalmente da scartare ma andrebbe approfondita e formulata in maniera da non incidere negativamente sulla attendibilità del testimone.
Per esempio le parti potrebbero, dopo l'ammissione dei capitoli di prova effettuata dal Giudice, porre al teste, in contraddittorio, solo le domande ammesse riprendendo il tutto con una videocamera. Il filmato, con il quale il Giudice potrà ascoltare parola per parola quanto dichiarato dal testimone e vedere la reazione alle domande, viene allegato al fascicolo di ufficio.
Diversamente si potrà modificare il codice di procedura civile evitando che le parti debbano formulare specifici capitoli di prova e lasciare all'abilità degli avvocati l'assunzione della prova e le eventuali eccezioni di ammissibilità, sempre riprendendo il tutto con una telecamera. Il Giudice in un secondo momento visto il video ed ascoltate le eccezioni sollevate dalle parti nel corso dell'assunzione dovrà decidere quali eccezioni accogliere e quali parti della registrazione stralciare, infatti, una prova inammissibile non deve essere presente nel processo perché potrebbe comunque condizionare la decisione del giudice.
e) il giudice può sentire a distanza i testimoni a mezzo di videoconferenza.
Questa possibilità potrebbe essere utile sopratutto per i testimoni non residenti nel luogo ove si svolge il giudizio. Spesso, infatti, l'udienza viene rinviata perché il teste non è comparso accampando una giustificazione. Attraverso la videoconferenza questo problema potrebbe essere risolto. Ritengo più incisivo in ordine di risparmio di tempo, però, quanto detto innanzi, sdoganare il Magistrato dall'assumere la prova e delegare tale onere agli avvocati, riservandosi il Giudice il diritto di decidere successivamente sull'ammissibilità della prova ammessa.
f) Formule processuali semplificate per le controversie di agevole definizione consentendo al giudice di adattare le regole del processo alla semplicità  della lite.
Concordo con le forme processuali semplificate non condivido, invece, la facoltà eventualmente riconosciuta al giudice di adattare le regole alla lite.
Le regole devono essere stabilite a priori e non essere modificabili né adattabili in corso di giudizio da parte di alcuno. Maggiormente le regole non sono chiare e precise più contrasti si creano, regole semplici, quindi, ma applicabili a tutti.
g) chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più.
Il problema sostanziale non è far pagare di più il debitore ma, come detto innanzi, obbligarlo a pagare nel minor tempo possibile. Se il debitore ha facoltà di scegliere tra il pagare subito e promuovere un giudizio con la possibilità di procrastinare il pagamento a sei o sette anni, anche con il rischio di dover pagare di più, sono certo che deciderà per rimandare il pagamento, avendo il tempo, tra l'altro, di liberarsi dei beni eventualmente posseduti.


AZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO CIVILE
Oltre alle proposte analizzate innanzi per la riduzione dell'arretrato civile si suggeriscono decisioni brevi delle cause pendenti mediante l'intervento degli arbitri.
Cioè le cause pendenti davanti al Giudice, su accordo delle parti, saranno trasferite innanzi all'arbitro e questo dovrebbe comportare un "significativo abbattimento dell'arretrato".
Non conosco chi possa credere a questa favola. 
Una parte, dopo aver atteso diversi anni che la causa giunga a decisione ed aver anticipato le spese, dovrebbe improvvisamente decidere che sia meglio far decidere le sorti del giudizio agli arbitri.
Inoltre, il trasferimento dovrà avvenire su accordo delle parti. Normalmente una delle parti del giudizio non ha alcuna fretta a che si giunga ad una decisione, pertanto, per quale motivo dovrebbe dare il proprio assenso al trasferimento.
Ritengo che tale misura porterà un abbattimento dell'arretrato pari allo 0,1%. 


PROCESSO ESECUTIVO
Per il processo esecutivo si suggerisce a) che il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore; b) l'automatizzazione dei registri informatici di cancelleria; c) trasparenza ed efficenza dei fallimenti, dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili.
a) La prima proposta è assolutamente condivisibile, solo consentendo al creditore la possibilità di conoscere i beni che più facilmente sono remunerativi (si pensi ai rapporti di conto correnti, titoli di stato, retribuzioni) si renderà il procedimento esecutivo soddisfacente per il creditore. Certo rendere realtà questa proposta non sarà facile, anche oggi l'ufficiale giudiziario, dopo un primo pignoramento infruttuoso rispetto al credito vantato, può avanzare richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
Nella pratica però tale richiesta è inutile atteso che le informazioni fornite non sono recenti e di alcuna utilità per un ulteriore pignoramento.
L'ideale sarebbe quello di mettere l'avvocato nelle condizioni di conoscere i rapporti di conto corrente del debitore, la procedura di pignoramento presso terzi di un credito su conto corrente, infatti, è quella più veloce e che garantisce un veloce recupero del credito. 
b) Parimenti condivisibile è l'automatizzazione dei registri informatici di cancelleria, in modo che i vantaggi del PCT siano estesi anche alle esecuzioni.
c) l'ultima proposta riguarda la trasparenza che si dovrebbe ottenere richiedendo ai professionisti nominati dal giudice un rendiconto periodico che consentirebbe al giudice un effettivo controllo della procedura sia in termini di durata che di costi.
Questa proposta, benché condivisibile, non penso sia molto rilevante, atteso che di solito i professionisti nominati sono celeri nel porre in essere le attività, anche perché è loro interesse terminare la procedura ed incassare quanto dovutogli. Il problema che oggi maggiormente affligge le procedure riguarda la vendita dei beni perché capita sempre più spesso che beni, di discreto valore di mercato, siano difficilmente venduti all'interno di una procedura proprio perché i possibili offerenti attendono che il prezzo scenda notevolmente. In quest'ottica, ritengo, si dovrebbe prestare più attenzione alla segretezza delle offerte, in modo che nessuno possa sapere se per quel dato lotto siano state presentate altre offerte. Verificare, inoltre, l'andamento delle aste con la presenza fattiva delle forze dell'ordine ed, infine, nel far eseguire la stima del bene far prevedere un prezzo al di sotto del quale la vendita non potrà andare. Appare strano, infatti, che spesso le aste vadano deserte, poi quando si è arrivati a prezzi molto bassi, improvvisamente alle aste partecipano molti offerenti ed il prezzo di aggiudicazione, infine, risulti superiore a quello delle ultime aste andate deserte.


CONCLUSIONI
La giustizia civile certamente ha necessità di una riforma che non solo riduca i tempi necessari ad ottenere una decisione ma che, poi, renda produttiva l'esecuzione del provvedimento ottenuto nel minor tempo possibile.
In parte le proposte commentate sono rivolte verso la giusta direzione, altre sono proclami che, secondo la mia esperienza, non porteranno i benefici sperati. 
Ritengo che il Governo o la Commissione nominata, abbiano tutti gli elementi per sapere quali sono le cose che non vanno nella giustizia il problema sarà verificare, e lo si potrà fare nel momento in cui sarà reso pubblico il progetto di legge, se si abbia la vera intenzione di modificare quello che non funziona o, semplicemente, dare la parvenza che questo sia stato fatto.

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