mercoledì 26 marzo 2014

Ulteriori incertezze nella pratica del processo telematico.

Continuando l'analisi del processo civile telematico mi sono chiesto cosa succederà al fascicolo d'ufficio.
Se un fascicolo nasce telematico, cioè l'iscrizione a ruolo, l'atto di citazione ed i successivi atti vengono depositati in via telematica, il fascicolo cartaceo verrà creato dalla cancelleria, mediante la stampa degli atti? 
A rigor di logica non dovrebbe essere stampato nulla, perché uno degli scopi del processo telematico è l'eliminazione del cartaceo.
Ma se non viene creato il fascicolo cartaceo, il verbale di udienza, che sarà creato in formato cartaceo, dove sarà inserito?
Le soluzioni, a mio parere, potrebbero essere due: 
1) la copia ufficio, dei soli atti (non documenti) inviati telematicamente, sarà stampata dalla cancelleria ed andrà a formare il fascicolo di ufficio a cui andranno allegati i verbali di udienze. Tale prima soluzione, per quanto più facilmente realizzabile nell'immediato, avrebbe due inconvenienti: la permanenza presso le cancellerie dei fascicoli cartacei; l'esistenza solo cartacea dei verbali di udienza, il che comporterebbe il necessario accesso alla cancelleria per ottenere copia, salvo che gli stessi non vengano scansiti dai cancellieri. 
2) la totale eliminazione del fascicolo cartaceo; questa auspicabile soluzione andrebbe incontro ad altre problematiche. Comporterebbe, infatti, che i verbali di udienza vengano redatti direttamente in formato telematico, quindi, in udienza bisognerebbe utilizzare i computer per la redazione dei verbali. 
Il Giudice, possibilmente quanto improbabilmente assistito dal cancelliere, dovrebbe redigere il verbale al computer, firmarlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo telematico. Rapportando questa soluzione alla pratica, ove in udienza vi sono normalmente dai 40 ai 100 fascicoli, e considerando che per ognuno di questi vada redatto il singolo verbale, che a volte può comportare l'interrogatorio formale di una parte o l'escussione di testimoni, si può facilmente immaginare che tale soluzione, anche se auspicabile, è di difficile attuazione. Altra soluzione, sicuramente più fattibile, dovrebbe prevedere la redazione dei verbali in formato elettronico da parte degli avvocati in contraddittorio, come avviene oggi nel corso della udienza, ed il successivo passaggio al computer del Magistrato, magari attraverso una chiavetta usb, il quale poi dovrebbe, dopo aver redatto il provvedimento, sottoscrivere digitalmente il verbale ed a inserirlo nel fascicolo telematico. Tale soluzione avrebbe l'unico inconveniente che gli avvocati dovranno recarsi in udienza muniti di un computer che renda possibile la redazione del verbale, come d'atra parte oggi provvedono a recuperare i fogli uso bollo per scrivere il verbale.
Altra questione è un fascicolo che è nato cartaceo ed ove dal 30/06/2014 saranno depositati gli atti in formato digitale.
In questo caso la soluzione ideale sarebbe la completa digitalizzazione del fascicolo mediante scansione di tutti gli atti e documenti. Tale soluzione, però, conoscendo la situazione delle cancellerie non è realizzabile.
Scartata questa ipotesi l'unica alternativa è rassegnarsi all'esistenza dei vecchi fascicoli cartacei e far provvedere alle cancellerie a stampare la copia ufficio degli atti depositati telematicamente, anche se ciò comporterebbe un lento passaggio al processo telematico ed un graduale smaltimento dei fascicoli cartacei.
Non ritengo, poi, possa adottarsi la tecnica usata in alcune cancellerie ove si provvede ad apporre sul fascicolo cartaceo l'avviso che esistono degli atti depositati in via telematica, perché nel caso in cui in udienza dovesse servire consultare tali atti, questi non sarebbero presenti all'interno del fascicolo.
Per quanto sia apprezzabile l'esistenza di protocolli di intesa, tra i vari Consigli dell'Ordine e i Tribunali, che tentano di sopperire a lacune che hanno una grossa ripercussione dal punto di vista pratico, sarebbe opportuno che le problematiche segnalate vengano risolte in maniera univoca e centralizzata per tutti i Tribunali. Il pregio del processo civile telematico, infatti, è quello di poter facilmente promuovere un giudizio in un distretto diverso da quello ove si svolge l'attività, ma se poi ogni singolo distretto adotta un sistema diverso di risoluzione dei problemi riscontrati, l'utente sarà costretto a recarsi sul posto per conoscere la prassi dell'Ufficio vanificando, quindi, uno dei vantaggi del processo telematico.
È normale che un nuovo sistema, come quello del processo telematico, porti con se dei piccoli problemi dovuti alla recente applicazione, ma mi auguro che tali problemi vengano risolti e che per farlo non si provveda a correggere o modificare questo o quel provvedimento emesso. 
Il processo civile, infatti, è regolato dal Codice di Procedura Civile, perché allora, una volta terminata la sperimentazione, verificate e sedimentate le procedure di deposito degli atti in via telematica, non aggiornare il codice inserendo in un unico contesto tutte le norme necessarie a regolare, anche telematicamente, lo svolgimento del processo.

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