mercoledì 5 marzo 2014

PCT

Come molti sapranno l'art. 16-bis del D.L. 18/10/2012 n. 179 ha previsto che "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche...".
Il medesimo articolo, al comma 2°, prescrive che nei processi esecutivi le disposizioni innanzi indicate si applicano successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
Sempre a decorrere dal 30 giugno 2014 per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale il deposito del ricorso e dei documenti andrà effettuato in via telematica.
Era doveroso partire dalla disposizione che introduce, anche se solo parzialmente, una vera e propria rivoluzione del Processo Civile ed in conseguenza della Giustizia Civile.
Il mio intento, comunque, non è quello di soffermarmi sull'analisi della norma, bensì di  illustrare cosa è necessario fare prima di procedere ad un deposito nonché sottolineare alcune criticità riscontrate nella procedura.
Una prima precisazione si appalesa, però, necessaria.
Come è facilmente evincibile dalla lettura della prefata disposizione il processo telematico sarà operativo esclusivamente nei Tribunali, infatti, il 6° comma dell'art. 16-bis recita che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui innanzi "si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei decreti, aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della Giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione".
Altro punto che ritengo di dover sottolineare della citata disposizione è la limitazione del deposito degli atti limitatamente da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Ciò imporrebbe, quindi, prima l'avvenuta costituzione delle parti nel giudizio, e solo successivamente la possibilità di depositare gli atti.
In sostanza non sarebbero depositabili le comparse di costituzione, ma solo le memorie successive, considerando che l'art. 166 c.p.c. prescrive per la costituzione il deposito del fascicolo con la comparsa di costituzione, la procura, copia della citazione notificata ed i documenti.
Sembrerebbe in contrasto con la norma su menzionata il decreto emesso dal Ministero della Giustizia per il Tribunale di Foggia con cui si autorizza il deposito per via telematica anche delle comparse di risposta e degli atti di intervento.

L'unica spiegazione plausibile è che il Decreto Legge abbia individuato gli atti che obbligatoriamente dovranno essere depositati telematicamente non precludendo, nel contempo, la possibilità ai vari Tribunali di consentire il deposito in via telematica anche di ulteriori atti.
Sicuramente è apprezzabile l'iniziativa del Tribunale di Foggia di consentire, prima del 30 giugno 2014, il deposito degli atti in via telematica; ora spetta a noi avvocati approfittare di questa opportunità ed adoperarci, testando il sistema e rilevandone le criticità, affinché dal 30 giugno tutto proceda per il meglio . 
Qui concludo con l'analisi della normativa e tento di illustrare come bisogna procedere per depositare un atto in via telematica.
Prima del 30 giugno 2014 occorre verificare se l'ufficio di interesse sia stato autorizzato dal Ministero della Giustizia ad accettare gli atti in via telematica.
Tali informazioni possono essere reperibili al seguente indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp.
Per quel che riguarda il Tribunale di Foggia, come emerge dal decreto innanzi riportato, dal 14/01/2014 è stata attivata la possibilità di trasmettere all'ufficio la comparsa risposta, la comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal Giudice e memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. per il procedimento di ingiunzione, il contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione (aggiungo, inoltre, a mero titolo informativo, che anche la Corte di Appello ed il Tribunale di Bari sono stati autorizzati ad accettare il deposito degli atti in via telematica).
Accertato che l'ufficio rientra tra quelli abilitati alla ricezione degli atti in via telematica, bisogna costituire il fascicolo telematico, attraverso i vari programmi disponibili sul mercato,  ed inviare l'atto all'indirizzo pec dell'ufficio.
In sostanza, infatti, il deposito telematico dell'atto altro non è che la trasmissione di ciò che vogliamo depositare all'indirizzo pec dell'ufficio.
Come si avrà modo di verificare il deposito in se non comporta grosse difficoltà, bisogna porre solo molta attenzione a riportare correttamente i dati di individuazione del fascicolo (numero di ruolo), cosa che d'altra parte si faceva pure in precedenza, perché in caso di errore il deposito non va a buon fine.
Come primo deposito telematico ho provveduto a depositare un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Bari.
La scelta non è stata causale, non vi erano termini perentori per il deposito, quindi in caso di problemi, puntualmente verificatisi, non ci sarebbero state decadenze.
Una volta creata la busta, contenente gli atti da trasmettere all'ufficio, nel mio caso, atto di intervento, procura alle liti e titolo esecutivo, ho provveduto ad inoltrarla all'indirizzo pec dell'ufficio.
Il sistema nel caso di deposito atti in via telematica genera quattro ricevute: 
1)  l'accettazione della posta inviata;

2) la ricevuta di avvenuta consegna, questa equivale al timbro depositato sull'atto;
3) verifica da parte del sistema; in pratica il sistema accerta che esista il procedimento nel quale si vuole fare il deposito


4) accettazione da parte dell'ufficio; consiste nella materiale introduzione degli atti depositati all'interno del fascicolo.





















Benchè per l'avvocato il deposito si ha per effettuato con la ricevuta della consegna, qualora le due successive comunicazioni non vadano a buon fine l'atto, anche se ufficialmente depositato, non verrà accettato dal sistema. Se, per esempio, nel depositare l'atto di intervento di cui innanzi, avessi sbagliato ad indicare il numero di ruolo del procedimento, la verifica eseguita dal sistema mi avrebbe generato un messaggio di errore, quindi anche se mi era stata recapitata la ricevuta di consegna, l'atto non poteva considerarsi depositato.
Tenuto conto che le cancellerie, anche telematiche, chiudono alle 14, sarebbe opportuno non depositare gli atti all'ultimo minuto, qualora, infatti, la ricevuta di consegna riportasse un orario successivo alle 14.00, il deposito si considererà avvenuto il giorno successivo.
Potrebbe essere sufficiente inviare la pec del deposito un ora prima della chiusura della cancelleria, il problema è che, per esempio, nel mio caso la ricevuta di verifica da parte del sistema è arrivata due ore dopo la ricevuta di avvenuta consegna.
Qualora fosse stata di esito negativo, il deposito avvenuto non sarebbe stato regolare e avrei dovuto provvedere nuovamente. 
Sono chiaramente evincibili le conseguenze qualora il procuratore provveda a depositare un atto in scadenza la cui ricevuta di consegna giunga prima delle 14.00 ma la cui ricevuta di verifica del sistema, con esito negativo, giungesse dopo le ore 14.00.
In questa ipotesi il deposito non sarebbe considerato valido, il procuratore potrebbe si provvedere ad  un nuovo deposito ma sarebbe, comunque, fuori termine.
A questo, poi, si aggiunge un'altra considerazione, l'atto depositato diviene visibile all'interno del fascicolo solo dopo l'accettazione da parte dell'ufficio.
Per parlare di qualcosa di concreto richiamo il deposito da me eseguito, l'accettazione della cancelleria mi è pervenuta il 25/02/2014, cioè cinque giorni dopo l'avvenuto deposito, e solo dopo un sollecito inviato alla cancelleria per e-mail.
La questione non è di poco conto se si considera, per esempio, il caso del deposito di una memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., ove la controparte ha dei termini entro cui redigere le successive memorie. Qualora le cancellerie non provvedessero immediatamente all'accettazione dell'atto, controparte disporrebbe materialmente dell'atto diversi giorni dopo il deposito ed avrebbe meno tempo, di quello previsto dal codice, per redigere le proprie memorie con tutto quello che ne deriva per la violazione del contraddittorio ed del diritto di difesa.
Una eventuale legittima richiesta di remissione in termini comporterebbe un allungamento dei tempi processuali, cosa che il processo telematico dovrebbe evitare.
Mi auguro che il problema da me riscontrato sia dipeso dalla ancora non obbligatorietà del deposito telematico e che, quando il sistema andrà a regime, i cancellieri provvedano immediatamente, o comunque, entro le 14.00, orario di chiusura delle cancellerie, ad accettare tutti i depositi ricevuti in giornata in modo che questi diventino visibili nel fascicolo telematico.
Sarebbe, altresì, auspicabile che il Consiglio dell'Ordine di Foggia concordasse con gli uffici una soluzione alle problematiche innanzi evidenziate, prima della fatidica data del 30/06/2014, in modo che l'inizio del processo telematico possa avvenire con meno intoppi possibili. 










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