mercoledì 19 marzo 2014

Deposito telematico ed incertezze, prassi consolidata del sistema!

In una recente sentenza il Tribunale di Milano (http://www.altalex.com/index.php?idnot=66734) ha affermato che il deposito di un atto telematico avvenuto dopo le ore 14.00 si considera effettuato lo stesso giorno e non il giorno feriale immediatamente successivo.
La questione prende spunto dall'art. 13 3° del D.M. 44/2011 (c.d. regole tecniche) il quale prescrive che quando la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Sennonché l'art. 16-bis della Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. n. 179/2012 al comma 7° prevede che il deposito degli atti si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, senza prevedere alcuna scadenza temporale.

Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 16-bis comma 7° in quanto norma successiva e di rango superiore a quella regolamentare sarebbe prevalente rispetto alla norma tecnica di natura secondaria, pertanto il deposito deve considerarsi avvenuto lo stesso giorno in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, a prescindere dall'orario.
Ferma l'interessante sentenza, che tenta di risolvere un contrasto di norme che nella pratica potrebbe generare notevoli contrasti, ritengo utile soffermare l'attenzione sull'abitudine, da parte del legislatore, di regolare la medesima materia con una miriade di provvedimenti legislativi, i quali, se non creano, come nel caso de quo, un contrasto, comunque rendono difficilissimo il compito di chi tenta di capire qualcosa dell'argomento.
Se è presente nell'ordinamento il decreto ministeriale che concerne, tra l'altro, le regole tecniche per la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti esterni al dominio giustizia quale senso può avere precisare, in un D.L. denominato "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", che il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Tale precisazione è maggiormente fuori luogo se si pensa che il 1° comma del prefato articolo 16-bis prescrive che "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Orbene se già nel precitato articolo si fa espresso riferimento alla normativa anche regolamentare riguardante la trasmissione e la ricezione degli atti la precisazione di cui al comma 7° non ha motivo di esistere, salvo che con tale comma non si sia inteso implicitamente modificare la normativa regolamentare (D.M. 44/2011).
Ma se così fosse meglio avrebbe fatto il Legislatore ad intervenire direttamente sul decreto ministeriale evitando il nascere di questioni che hanno comportato e comporteranno un inutile dispendio di risorse.
L'efficienza della Giustizia ritengo si ottenga anche attraverso una legiferazione oculata, precisa e facilmente accessibile.


   

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